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Il servizio della Giustizia Militare fu ristabilito nel 1814, durante il Regno di Vittorio Emanuele I, quale era prima del 1798, anno dell'invasione napoleonica dei territori appartenenti alla Corona Sabauda.
L’editto del 27.08.1822 del Re Carlo Felice (1765-
Uditore generale di guerra;
Uditori di guerra nelle divisioni;
Consigli di guerra divisionali;
Consigli di guerra reggimentali;
Consigli di guerra subitanei;
Consigli di guerra misti.
L’Uditorato generale di guerra, come già precedentemente, fungeva da Corte Suprema che regolava le competenze, statuiva sulle accuse, applicava i decreti di amnistia ed aveva competenza sulle patenti di grazia.
L’Uditore generale di guerra, che ne era a capo, provvedeva inoltre alle contravvenzioni alle leggi sul reclutamento, in particolare alla renitenza.
L’Uditore generale di guerra, era assistito da tre Vice uditori generali, uno dei quali faceva le veci di uditore divisionario di Torino e un
altro di uditore reggimentale per la brigata di artiglieria. Aveva inoltre la direzione superiore di tutti gli Uditorati divisionali.
La cognizione dei delitti militari era di competenza dei Consigli di guerra divisionali, reggimentali e subitanei; la cognizione dei delitti comuni spettava invece ai Consigli misti.
I Consigli di guerra divisionali giudicavano i reati commessi da Ufficiali, o da Ufficiali con la complicità di altri anche non militari; ai Consigli di guerra reggimentali spettava il giudizio dei Sottufficiali e della Truppa.
Ogni giudizio dei Consigli di guerra era preceduto dall’esame di una Commissione d’inchiesta.
I Consigli di guerra subitanei venivano convocati dal Governatore o dal Comandante delle Divisioni, o da qualunque Comandante di corpo o Battaglione distaccati fuori del capoluogo di divisione, per giudicare delitti di competenza dei Consigli divisionali e reggimentali che comportassero la pena di morte, o quando occorresse dare un pronto esempio come in caso di flagranza di reato o di arresto di reo a furor di popolo.
I Consigli di guerra misti erano composti da Giudici militari e da Giudici togati ed avevano cognizione dei delitti comuni commessi dai militari, o da militari con la complicità di persone estranee all’Esercito.
In ogni Divisione e in ogni Brigata di fanteria di linea un Uditore divisionale o reggimentale aveva il compito di istruire i processi.