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Durante il Regno di Vittorio Amedeo III di Sardegna, tra il 1774 ed il 1793 la Regia Segreteria di Guerra dello Stato Sabaudo svolgeva compiti di controllo e di coordinamento su tutta l'organizzazione dell'Armata Sarda, eccezion fatta per l'impiego del danaro che era di competenza esclusiva dell'Ufficio Generale del Soldo, a capo del quale risiedeva proprio il Contadore Generale la cui carica aveva sostituito il Veedore Generale.
Il Contadore Generale rispondeva direttamente a Sua Maestà il Re di Sardegna che affidava la gestione del soldo a persone di estrema fiducia e capacità.
Se nel corso del Secolo XVIII non si trovano ancora molte relazioni di battaglie o di scontri, eccettuata la battaglia di Guastalla del 19 settembre 1734, nel Ducato di Savoia, prima, nella breve parentesi sabauda del Regno di Sicilia, poi, e, definitivamente, nel Regno di Sardegna, si presta una specifica attenzione al modo di curare, nei minimi particolari, la parte amministrativa delle campagne militari.
Queste istruzioni, solitamente, venivano inviate ai Commissari di guerra nelle zone interessate. Di particolare interesse, in proposito, risultano
il "Regolamento per le tappe” del 03.09.1700, emanato da Vittorio Amedeo II e rimasto in vigore, almeno in parte, fino al 1751;
il “Regolamento per l’Uffizio Generale del Soldo” del 28.06.1730, emanato da Vittorio Amedeo II;
le “Istruzioni al Contadore Generale circa il modo di regolarsi pendente la campagna” del 1733, emanato da Carlo Emanuele III;
opere tutte che permettono però d’avere sottomano un prontuario di facile ed immediata consultazione per farsi un’idea del funzionamento dell’amministrazione militare sarda.
Le competenze esercitate dalla Veedoria e dalla Contadoria passarono, nell'opera di riordinamento dello Stato Sabaudo iniziato Giovanna Battista alla morte di Carlo Emanuele II, dalla Madama Reale, Maria Giovanna Battista di Savoia-
L'Uffizio Generale del Soldo risultava composto da un Contadore Generale, che ne era alla direzione, e da Ufficiali del Soldo. I compiti affidati erano cosi definiti: riviste dei reggimenti, formazione e tenuta dei ruoli, «assenti» (arruolamenti) e giubilazioni, fornitura delle provviste per le truppe e per i cavalli, vigilanza sui magazzini, caserme e ospedali, tenuta dei conti e stipendi da erogare alle truppe.
Il regolamento stabiliva inoltre che il Tesoriere Generale di Milizia doveva dipendere esclusivamente dal Contadore Generale.
Le successive regolamentazioni del 1717 e del 1730 fissarono l'organigramma dell'Uffizio Generale del Soldo:
n. 01 Contadore Generale con compiti direttivi;
n .01 Primo Commissario con compiti di supplenza in assenza del contadore;
n. 01 Tesoriere della cassa particolare dell'azienda;
n. 01 Controllore dipendente dal Controllore Generale di Finanze con funzioni di assistente alla cassa;
n. 01 Controllore particolare per la ricognizione delle livranze, cioè i pagamenti che, in seguito, sarebbero stati eseguiti dal Tesoriere;
ufficiali subalterni in numero da stabilirsi a seconda delle necessità.