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Alle origini dell’attuale istituto della Giustizia Militare deve farsi risalire alla Legge del 1 Ottobre 1850, sanzionata e promulgata da Sua Maestà, il Re Vittorio Emanuele II, essendo rimasta in vigore nei primi anni del nuovo Stato unitario.
Il primo Codice Penale Militare Italiano, del 1859, prevedeva che la Giustizia Militare venisse esercitata dalle Commissioni di inchiesta, dai Tribunali Militari Territoriali, dai Tribunali presso truppe e dal Tribunale Supremo di Guerra competente esclusivamente a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali Militari.
Era nato, così, il Giudice antesignano del Tribunale Supremo Militare, formalmente costituito nel 1923 e destinato a rimanere fino al 1981.
Il Collegio giudicante dei Tribunali Militari era composto da sei membri -
La Pubblica Accusa era affidata ad un Avvocato Militare.
Presso il Tribunale Supremo di Guerra, invece, le funzioni di pubblico ministero erano esercitate dall’Avvocato Generale Militare.