I Libri Penitenziali

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I LIBRI PENITENZIALI DELL'AREA CELTICA
L'antico rito della penitenza ed il suo diritto

UN'ESPERIENZA GIURIDICA INNOVATIVA
Nati in seno alle Chiese dell'are di influenza culturale celtica intorno al Sec. VI, e successivamente diffusisi in Europa occidentale fino all’XI, i Libri Pænitentiales, accanto alla propria funzione liturgica, assunsero un carattere squisitamente normativo al fine di poter adempiere ad un preciso scopo pratico: prestare aiuto ai confessori nell’esercizio del loro ministero, suggerendo la penitenza più adatta per riscattare il peccato di volta in volta considerato.
Il Libro Penitenziale, infatti, era un catalogo concepito proprio in funzione delle esigenze del sacramento della confessione: accanto ad ogni peccato era prevista la corrispondente sanzione.
Durante questo periodo, soprattutto nelle aree d’influenza culturale celtica e germanica, l’amministrazione della penitenza si va organizzando non più secondo un profilo liturgico, bensì secondo modalità giuridiche e criteri legali: nell’accostarsi alla confessione il peccatore doveva avere l’impressione di trovarsi davanti all’Autorità Giudiziaria.
Tant’è che, non poche volte, gli stessi Libri Pænitentiales definiscono il confessore chiamandolo giudice, e il suo ministero
iudicium.
E come il magistrato giudicante nello stabilire la pena non valuta l’illecito in maniera asettica, ma considera il peso di quelli che vengono tecnicamente definiti accidentalia delicti, così il confessore prima di irrogare la sanzione doveva ponderare tutti gli elementi che caratterizzavano la consumazione del peccato: quelli oggettivi (natura, qualità e quantità dell’illecito), le circostanze che lo avevano accompagnato (luogo e tempo dell’illecito), quelli soggettivi (intensità del
dolo, grado della colpa, movente, fine), quelli attinenti alla persona del reo (età, sesso, condizione, i suoi eventuali rapporti con la vittima), quelli relativi al soggetto passivo.
Per questo motivo, allora, i Libri Penitenziali, nel pieno rispetto della singolarità della persona di ciascun soggetto penitente, si sono sforzati di considerare la diversità della sanzione in corrispondenza alla precisa situazione della realtà in cui l’illecito è stato compiuto, codificando, così, tutti i fattori più vari che potevano orientare le scelte assolutamente discrezionali del confessore.
Lo stesso fatto non poteva essere indistintamente represso con lo stesso rigore nei confronti di tutti coloro che se ne rendevano colpevoli, dal momento che la diversificazione delle contingenze in cui l’illecito era stato consumato, rendeva lo stesso un disvalore a sé stante e, quindi, apprezzabile secondo criteri valutativi differenti.
L’ordinamento penitenziale assunse, perciò, i lineamenti di un moderno diritto penale caratterizzato dal principio della personalizzazione della pena, venendo ricondotto al suo morale e genuino elemento: il soggetto attivo del peccato.
Di qui le diverse gradazioni della punibilità. Di qui i differenti livelli di colpevolezza del reo.
In ciò si distinsero i Libri Pænitentiales: essi, ispirandosi alle idee proprie degli antichi sistemi giuridici nordeuropei, tenendo conto di ogni fattore del peccato, si fermarono ad esaminare quelle circostanze che potevano modificare la condizione soggettiva del colpevole.
I LIBRI PAENITENTIALES QUALE ALTERNATIVA LITURGICA
I Libri Penitenziali si affacciano sul palcoscenico della storia in un momento in cui l’amministrazione del sacramento della confessioneversa in una forte crisi, felicemente definita alla stregua di un “vuoto penitenziale”.
Tale situazione è giustificata dal fatto che la procedura penitenziale pubblica, espressione di una concezione disciplinare troppo dura, e vissuta come sorpassata da un punto di vista culturale, non era affatto sentita nella coscienza sociale comune, né il suo apparato sanzionatorio era considerato sufficientemente inibitorio in caso di reiterazione dell’illecito commesso.
Questo è un chiaro segno d’incapacità organizzativa da parte delle gerarchie ecclesiastiche, poco sensibili al problema e troppo legate alla tradizione patristica, dalla quale non riuscivano a separarsi, nonostante questa avesse già individuato i punti deboli del sistema penitenziale latino. Tale radicalità delle scelte era forse per timore di originare nuove forme di eresia, visto che il concetto di peccato era stato terreno fertile per la genesi di dissensi e di separazioni.
Nelle Chiese dell’Europa continentale e latina, la penitenza pubblica si celebrava secondo schemi formali ben definiti: i penitenti si distinguevano, quasi come se fossero aderenti ad una casta all’interno della stessa Chiesa.
Li si poteva individuare proprio in base all’aspetto: essi indossavano una veste particolare, ed avevano una collocazione in una determinata zona della chiesa, in modo che apparissero distintamente separati dagli altri fedeli durante le assemblee. Essi costituivano un vero e proprio ordo pænitentium al quale si accedeva per due vie: o con una pubblica e spontanea accusa dei propri peccati, o con l’essere chiamati dall’Autorità ecclesiastica, che in tal caso procedeva d’ufficio, a confessare quei fatti di cui tutta la comunità era a conoscenza.
Dobbiamo però evitare di dar luogo ad un grosso equivoco terminologico. Quando si parla di penitenza pubblica non dobbiamo prendere in considerazione tale attributo come qualificativo del modo di essere impostata l’accusa o la confessione dei peccati. La Chiesa, infatti, non ha mai obbligato il peccatore a nulla di tutto ciò: anzi nella lettera di Papa Leone Magno indirizzata ai vescovi della Campania (459), il papa dispose l’assoluto divieto circa il fatto che si potesse leggere pubblicamente un documento cui figurassero particolareggiatamente i peccati. Era bastevole che le colpe fossero indicate preventivamente al solo vescovo, in un colloquio segreto (Epistula 168, 2).
Pubbliche, allora, erano le sole cerimonie che comportavano l’ingresso dei peccatori tra i penitenti e che prevedevano l’imposizione delle mani al momento della riammissione alla comunione: il peccato, perciò, era conosciuto solamente dal vescovo confessore, e non dal resto della comunità che conosceva la condizione di penitenti dei peccatori desiderosi di riconciliazione solo attraverso atti formali ed esteriori.
L’essere parte dell’ordo poenitentium non era altro che la fase in fieri dell’accettazione della penitenza: a questa dovevano seguire dei comportamenti e delle condotte che de facto avrebbero dimostrato all’esterno tale condizione, quali, ad esempio: interdizioni temporanee o perenni, l’allontanamento dalla comunione con gli altri membri della comunità, ovvero il mutamento delle condizioni di vita.
Ma fu proprio la diserzione sostanziale, e non formale, dal mutamento delle condizioni di vita che portò alla revisione della disci-plina penitenziale: sembrava, infatti, che fosse il solo esser qualificati come penitenti, o il solo disporsi in una determinata area dell’aula ecclesiale, o il portare una veste diversa, a soddisfare gli estremi della penitenza stessa. Tutte le altre pratiche erano lasciate alla buona volontà del peccatore.
Ciò è dimostrato anche da Agostino che avverte i propri fedeli di Ippona affermando come nell’esercizio della penitenza “non tam consideranda est mensura temporis quam doloris” (Enchiridion, 65.), ritenendo, con ciò, importante non la valutazione del dato formale, cioè l’essere parte dell’ordo poenitentium, bensì la considerazione del dato sostanziale, cioè l’aver preso coscienza del proprio peccato.
Il fatto, però, che la penitenza fosse considerata dai penitenti più sotto il profilo della quantità che non sotto quello della qualità viene ribadito nuovamente dallo stesso Agostino: “Abbundant hic poenitentes: quando illis imponitur manus, fit ordo longissimus. Orate, poenitentes: et eunt orare poenitentes. Discutio poenitentes, et invenio male viventes. [...]; et qui sibi petierunt, hoc volunt facere quod faciebant; et qui a nobis excommunicati in poenitentiæ locus redacti sunt, nolunt inde surgere, quasi electus sit locus poenitentium. Qui debet esse locus humilitatis, fit locus iniquitatis” (Sermo 232,8).
Ogni mondo, si sa, è paese: ed anche i penitenti della diocesi di Milano non si comportavano tanto diversamente da quelli appartenenti all’ordo di Ippona. Infatti di loro lo stesso Ambrogio scrive: “Itaque videas eos mutat veste incedere, quos lugere et gemere oportebat, quiam vestem illam ablutionis et gratiæ sordidarunt, feminas autem margaritis onerare aures, curvare cervices, quas bene Christo [...] inclinarent [...]” (De Pænitentia, II, 9, 88).
UN'OSMOSI CULTURALE
Ciò premesso, ci si chiede qual fu il motivo che spinse il sacramento della confessione ad acquisire questa forma giudiziaria.
In un momento di grandi cambiamenti, dovendosi scegliere tra l’oblio dell’esperienza passata e l’accettazione di formule nuove, i monaci del nord Europa – ed, in particolare quelli irlandesi – si proposero con un compromesso che mai avrebbe potuto essere più rispettoso di questo.
L’elaborazione dei Libri Pænitentiales si pose, nei confronti del passato, non come cesura secca ed assoluta, ma come novità cosciente delle insufficienze del sistema penitenziale latino che necessitava di dover essere corretto con un metodo efficace ma, nello stesso tempo, non troppo rivoluzionario.
All’origine dell’adozione di un nuovo ordinamento penitenziale, quale fu quello introdotto dai Libri Pænitentiales stessi, risiede la volontà di riciclare, da parte dei monaci irlandesi, il sistema giuridico locale, che non fu di certo considerato come un complesso di norme pagane da demonizzare.
Anzi, si può assistere ad una perfetta adesione dei Penitenziali ai costumi giuridici celtici, laddove questi non si ponessero in netto contrasto con la già vigente normativa ecclesiastica.
L’antico diritto irlandese, il c.d. bréhon, svolse in questo contesto una funzione sicuramente importantissima, costituendo, in molti casi, una sorta di platfond normativo necessitato. Il ricorso al corpus juris autoctono, consentì ai monaci irlandesi, di poter recepire da questo schemi e principi giuridici che potevano adeguarsi alle proprie esigenze normative di riforma dell’istituto della penitenza: e nell’ordinamento giuspenalistico del diritto brehon s’individuò un bacino legislativo da cui poter recepire quanto era loro necessario.
Per creare una forza deterrente davvero capace di destare gli interessi della coscienza sociale comune, il diritto penale, non può non andare alla ricerca di quei criteri morali collettivi e diffusi che sono pienamente riconosciuti dalla maggioranza dei consociati come lesivi di principi fondamentali, che per nessun motivo possono essere violati.
Ma se la trasgressione di questi principi si verifica, giustificato ne è un intervento diametralmente opposto alla lesione, in grado di poter reagire e imporre, grazie al sostegno morale della comunità umana, un comportamento sanzionatorio posto in essere da colui che non tollerando il superamento di determinati limiti alla libertà individuale del singolo, si arroga (o volontariamente o per riconoscimento sociale) la titolarità dello ius poenitendi e del suo esercizio.
Ma il diritto penitenziale, in tal senso, va ben oltre le finalità di quello penale tout-court. Esso, infatti, non richiede solo la corrispondenza tra la prescrizione legislativa e l’idea collettiva e diffusa dell’illecito. Il diritto penitenziale deve fare anche i conti con una realtà meno logica e del tutto estranea ad una valutazione esclusivamente sociale della pena, proprio in forza della sua essenza salvifica che, ponendosi al di là dell’umano, lascia intravedere tutta la sua dimensione metafisica, e solo successivamente, metagiuridica.
Il diritto penale è creato dall’uomo per tutelare ciò che è socialmente rilevante per la comunità alla quale appartiene. Il diritto penitenziale, che è l’antica anima sanzionatoria del diritto canonico, nasce, invece, per tutelare i beni del singolo (la vita, il corpo, l’anima) che vanno difesi da qualsiasi attacco perpetrato dal Maligno.
Il ricorso all’apparato penalistico del diritto bréhon si pose come strumentale rispetto alla teologia della penitenza, in quanto permise una migliore comprensione della dannazione, nonché della cognizione del dolore e della sofferenza che sono solo l’effetto della sanzione secolare: i monaci irlandesi furono costretti a ricorrere al diritto locale celtico, mutuandone gli schemi logici, per consentire al sistema salvifico dei Libri Penitenziali di poter essere davvero efficiente, permettendo, così, il suo radicamento nella concezione sociale dell’illecito.
L’uso che nei Libri per i confessori si fece del bréhon fu finalizzato a creare una coscienza penitenziale comune, in modo tale che non solo si distinguesse ciò che la comunità sociale doveva considerare illecito, ma anche si comprendessero le modalità comportamentali cui attenersi per la salvezza dell’anima.
Non si fece altro che applicare, perciò, una tecnica giuridica ad un fenomeno non umano che di per sé giuridico non è, ma che si presta, per comodità di comprensione e per sua naturale conformazione, ad esserlo.
Di qui il motivo dell’espresso richiamo, in certi canoni dei Libri Pænitentiales dell'area di influenza culturale celtica, di formule giuridiche e di istituti che appartenevano all’antico corpus iuris autoctono.
ARTICOLI SUI LIBRI PENITENZIALI
I Canones Wallici: uno statuto rurale europeo.  L’eclettismo giuridico di una compilazione normativa altomedievale
Il prezzo dell’uomo libero. L’obbligazione di risarcimento al gruppo parentale tra normazione secolare e penitenziale
La magia nei Libri Penitenziali. Condanna e trasmutazione dei riti pagani nelle opere confessionali altomedievali
I tre canoni irlandesi di Worcester. Un tardo esempio di diritto penitenziale in un antico manoscritto inglese: tra fattispecie sostanziali celtiche e norme processuali anglossasoni
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La Regula di Columba. Pro-memoria per eremiti o statuto comunitario?
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In somnis peccare: la repressione dell’attività onirica nei Libri Penitenziali
Cosa contiene questo microsito
In questa sezione di www.michelegrazia.it sono stati pubblicati i testi elettronici non solo dei Libri Penitenziali dell'area di influenza culturale celtica ma anche di quelle opere che, pur non essendo penitenziali stricto sensu, la tradizione scientifica fa rientrare in questo specifico genere letterario.
Ogni testo è stato anticipato da un breve nota introduttiva e viene riprodotto nella propria lingua redazionale: latino o irlandese antico. Le opere redatte lingua gaelica, poi, riportano una traduzione in lingua inglese.
Correda il microsito un'appendice di media e di pagine rilevanti web sui Libri Penitenziali.
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