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CANONI IRLANDESI - TESTO "VI": SINODO DEI CANI
Irlanda, prima del 725 d.C.
I sei testi dei Canones Hibernenses vengono da sempre interpretati dalla letteratura scientifica di settore (WASSERSCHLEBEN F.W.H., Die Bussordnungen der abenländischen Kirche, Halle 1851, 8; BIELER L., The Irish Penitentials, Dublin 1975, 136) come un corpus normativo appartenente al genere letterario penitenziale.
Questa tradizionale impostazione dottrinale è corretta se non in parte. In primo luogo i manoscritti che li contengono non li hanno mai tramandati come parti di un’unica composizione ed, inoltre, non vi sono prove che depongono a favore di una medesima paternità (GAMER H.M. - MCNEILL J.T., Medieval Handbooks of Penance, a Translation of the principal Libri Poenitentiales and Selections from related Documents, New York 1938, 117), anche se si è sempre sostenuto che fossero l’elaborato di una commissione legislativa mista – composta chierici e laici – che, all’interno di un sinodo irlandese fosse stata chiamata a regolamentare una serie di materie prive di copertura normativa.
A riprova del fatto che non costituiscono un'opera unitaria depone la diversa numerazione attribuita dalla dottrina più importante: Bieler (di cui qui si segue l'ordine testuale) e Wasserschleben prevedono una tassonomia differente fondata sui manoscritti che li contengono (VOGEL C., Les “Libri Paenitentiales”, Turnhout 1978, 63).
In generale i Canones Hibernenses sono ritenuti temporalmente anteriori al Penitenziale di Teodoro di Canterbury (redatto tra il 668 ed il 690 d.C. ) ed alla Collectio Canonum Hibernensis (redatta intorno al 725 d.C.) dal momento che ambedue le opere ne citano le relative disposizioni.
Anche il Testo "VI" (o Testo "V" secondo il diverso ordine di Wasserschleben) - per quanto i titoli dei manoscritti che lo contengono lo ascrivono ad un sinodo - è un'opera non penitenziale composta da 4 canoni in materia di responsabilità civile per i danni dei cani a persone terze.
A deporre a favore dell'estraneità giuscanonistica di queste sanzioni è il fatto che il Testo "VI" parrebbe rappresentare la traduzione latina di disposizioni già presenti nel Conṡlechta un trattato di diritto bréhon dedicato alla stessa materia pervenutoci in forma particolarmente fragmentata (THURNEYSEN R., Aus dem irischen Recht IV. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte in Zeitschrift für celtische Philologie 16/1927, 361).
DE CANIBUS SYNODUS SAPIENTIUM
1. Catenae autem canis quicquid in nocte mali fecerit non reddetur. Canis peccorum quodcumque malum fecerit in bouello uel in pascuis pecorum non reddetur. Si autem extra fines exierit, reddetur quod mali fecerit.
2. Item: canis quodlibet manducet, prima culpa nihil reddatur nisi ille solus. Si uero secundo uel tertio iterauerit, reddetur quod fecerit uel commederit.
3. De his qui canem occident qui custodit peccora uel in domu manet prudentes dicunt: Qui occidit canem qui custodit peccora, .v. uacas reddat pro cane et canem de genere eius reddat, et quodcumque bestiae commedent de peccoribus usque ad caput anni.
4. Item statuta prudentium: Qui canem .iiii. hostiorum, id est domus ubi habitat dominus eius et caule ouium et uitulorum et bouum, occidit, .x. uaccas reddat et canem de genere eius opera ipsius facientem restituat.