Canones Wallici - I Libri Penitenziali

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Penitenziali (Breto-)Gallesi
CANONES WALLICI
Galles, seconda metà del sec. VI
Con l’espressione convenzionale Canones Wallici si è soliti qualificare una raccolta normativa laica di matrice bretone-gallese - pervenutaci in due differenti edizioni (Testo "A" e Testo "P") - compilata quando gli  stanziamenti,  in  Bretagna  ed  in  Galles,  dei  Celti  romanizzati dell’Inghilterra meridionale si erano ormai consolidati.
Tale titolo non deve, però, trarre in inganno: non si tratta affatto di una compilazione giuscanonistica, quanto piuttosto di una serie di norme destinate a regolare la vita di una comunità rurale. Lo stesso Wasserschleben, pubblicando la versione dei Canones Wallici contenuta  nel  parigino Codex  Sangermanensis 121 -  che  attribuisce  loro un’intestazione di sapore ecclesiastico (INCIPIT IUDICIUM CULPARUM) - riteneva che questo testo normativo dovesse essere considerato come "eine alte Volkksrechtssammlung" (WASSERSCHLEBEN F.W.H., Die Bussordnungen der abenländischen Kirche, Halle 1851, 8).
L’attribuzione impropria di questo titolo lo si deve alla dottrina storica anglosassone (HADDAN A. -  STUBB W., Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and  Ireland,  Oxford  1871,  I,  127-137; GAMER H.M. - MCNEILL J.T., Medieval  Handbooks  of  Penance,  a Translation of the principal Libri Poenitentiales and Selections from related Documents, New York 1938, 372-382), la cui imprecisione può essere giustificata dal fatto che tale compilazione normativa – presente in due differenti versioni – viene spesso rinvenuta in manoscritti che, per lo più, contengono materiale giuscanonistico e di carattere penitenziale proveniente dalle aree di influenza delle Chiese Celtiche.
Il testo dei Canones Wallici, pur continuando ad essere pubblicato insieme a quelli dei Libri Penitenziali di origine gallese ed irlandese, tratta temi squisitamente secolari né ha rilevanza ecclesiastica, né funzione di carattere confessionale.
Il fatto che la maggioranza dei manoscritti che contengono il testo dei Canones Wallici sia di origine armoricana, se da una parte, mette in evidenza che la comunità britannica presente nel nord della Francia doveva essere numerosa e consente di ritenere, dall’altra, che gli emigrati in terra bretone avevano portato con sé un testo normativo già consolidato (VOGEL C., Les “Libri Paenitentiales”, Turnhout 1978, 61).
Data la perfetta corrispondenza, in alcuni punti, con le Leges Wallicae più difficile è, invece, sostenere che i Canones Wallici abbiano un origine continentale, nonostante vi sia una residuale parte della dottrina che ritiene che questo testo normativo sia stato compilato direttamente in Bretagna (SEEBOHM F., Tribal Custom in Anglo-Saxon Law, London 1902, 150).
Tra le diverse interpretazioni offerte emerse in dottrina (BIELER L., Towards an interpretation of the so-called “Canones Wallici”, in WATT J.A. - MORRALL J.B. - MARTIN X.F., Medieval Studies presented to Aubrey, Dublin 1961, 387-392), potrebbe essere accolta quella secondo la quale i Canones Wallici fossero di origine gallese ma appartenessero ad una comunità rurale insediatasi in Bretagna a seguito delle incursioni degli Angli e dei Sassoni.
Il testo dei Canones Wallici è  caratterizzato  dalla compresenza di previsioni appartenenti ad ambiti normativi differenti (disposizioni destinati a disciplinare rapporti di diritto civile, penale, commerciale ed internazionale privato) edesperienze giuridiche diverse che si contaminano vicendevolmente (riferimenti giusromanistici, ascendenze legislative germanistiche, la codificazione gallese di Hywel Dda).
Tuttavia - nel Testo "A"-  è  possibile  distinguere  nettamente l’intervento, postumo, di un copista ecclesiastico di origine e formazione irlandesi.
Lo Statuto dei Canones Wallici si trovò nelle mani di qualche chierico che ne deformò la struttura primordiale secondo le modalità di suddivisione ratione materiæ delle collectiones canonum attribuendogli una dimensione più organica, diventando così, un buon habitat per tre curiose, e giuridicamente non sempre giustificabili, disposizioni di matrice penitenziale.
INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANORUM ET FRANCORUM
RECENSIO A
[... omissis...]
59. Si quis legitimae legis voluntate patrum nuptam filio iunxerit, et iuxta hoc concubinam ancillam sibi habere praesumpserit, ipse ab Ecclesia Dei et omni Christianorum mensa sit extraneus, nisi ad poenitentiam revocetur.
60. Si quis ancillam suam sibi in matrimonio habere voluerit, et de rebus suis habet potestatem: si voluerit postea venumdare eam, non conceditur. Quod si eam venumdare voluerit, eum damnari iubemus, et ancillam illam in sacerdotis ponimus potestatem.
61. Si quis catholicus capillos promiserit more barbarorum, ab Ecclesia Dei alienus habeatur, et ab omni Christianorum mensa donec delictum emendat..
[... omissis...]
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